Statuto

ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – NORMATIVA APPLICABILE

1.1 È costituito, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), nella forma giuridica della fondazione un Ente Filantropico (Ente del terzo Settore) denominato “FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA – Ente Filantropico”, come tale sottoposto alla disciplina degli Enti del Terzo Settore di cui al succitato D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore). Ove il conte-sto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.
1.2 Il fondatore promotore è il signor Giovanni Franco Masello.
1.3 La Fondazione ha sede in Malo (VI), presso l’indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La sede potrà essere modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione.
1.4 La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.
1.5 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi “Statuto”), dal Codice del Terzo Settore, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, “Normativa Applicabile”)
1.6 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

 

ARTICOLO 2: OGGETTO – FINALITA’

2.1 La Fondazione ha lo scopo di favorire lo studio, l’attività didattica, la ricerca scientifica e l’assistenza nel campo di tutte le patologie infantili, prioritariamente nel campo delle patologie oncoematologiche pediatriche. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione, quale Ente Filantropico, eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria, assistenza
a categorie di persone svantaggiate e altre attività di interesse purché coerenti con le finalità dell’ente. Tali attività possono essere svolte direttamente dalla Fondazione, attraverso il sostegno ad altri enti operanti nei suddetti ambiti purché realizzati nel rispetto del principio di gratuità
e senza finalità speculative. La Fondazione può sostenere programmi e servizi dedicati all’assistenza sociosanitaria per minori affetti da gravi patologie, con particolare attenzione all’inclusione delle famiglie in condizioni di fragilità economica, attraverso attività proprie, strumenti di finanziamento intermediato o in collaborazione con enti di beneficenza, strutture sanitarie e istituzioni pubbliche e private operanti nei suddetti ambiti. Per ricerca scientifica deve intendersi l’attività di ricerca svolta nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie sopraindicate, che la Fondazione può svolgere direttamente oppure affidare a università, enti di ricerca o altri soggetti qualificati che la realizzano direttamente. La Fondazione può creare fondi di ricerca dedicati, partenariati con università ed enti di ricerca, strumenti di impact-investing per il sostegno a progetti scientifici innovativi, anche attraverso finanziamenti strutturati mediante meccanismi di intermediazione filantropica. Per assistenza si intende anche il sostegno a progetti di aiuto all’infanzia, finalizzati alla tutela dei minori in condizioni di disagio sociosanitario ed economico, mediante interventi diretti della Fondazione o attraverso la collaborazione con enti di beneficenza, strutture sanitarie e altre organizzazioni operanti nel settore. Il supporto alle attività di interesse generale da parte della Fondazione può includere, oltre all’erogazione di risorse finanziarie
e materiali, lo sviluppo di grant-making, modelli di investimento sociale, strumenti di micro-finanziamento sociale per facilitare l’accesso a risorse da parte di organizzazioni meritevoli, nonché la creazione di programmi di capacity building per rafforzare la sostenibilità, la gestione e l’impatto
delle realtà beneficiarie.
2.2 Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, la fondazione potrà:
a) ricevere contributi, donazioni, lasciti, eredità o altre erogazioni liberali sotto qualsiasi forma da Enti pubblici o privati e da persone fisiche o giuridiche;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
c) realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale attraverso campagne di fundraising, crowfunding, richiesta a terzi di contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa in conformità a quanto prescritto dall’art. 7
del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del terzo Settore;
d) stipulare atti o contratti, compresi prestiti e mutui a breve o lungo termine, acquisto o acquisizione in diritto di superficie di immobili, stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, purché finalizzati al raggiungimento degli scopi della Fondazione e nel rispetto delle norme del Codice
del Terzo Settore;
e) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione, concorrendo, ove ritenuto opportuno, anche alla loro costituzione;
f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2.3 La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall’art. 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore). Spetta al Consiglio di Amministrazione individuare e monitorare le attività secondarie e strumentali, garantendo che non superino i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

 

ARTICOLO 3: PATRIMONIO – ENTRATE

Il patrimonio della Fondazione è composto:
a) dal fondo di dotazione conferito dai soci fondatori in sede di costituzione della Fondazione e dai successivi apporti di risorse ad esso destinate dagli altri soci. Il fondo di dotazione comprende la somma di 30.000 euro, da considerarsi patrimonio indisponibile ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 del CTS.
b) dal fondo di gestione, da impiegare per la realizzazione degli scopi e delle attività della Fondazione, costituito da ogni bene, mobile o immobile che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà della fondazione e non sia stato espressamente vincolato a fondo di dotazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituti con le eccedenze di bilancio o altri accantonamenti a patrimonio. Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni aventi anche per oggetto beni immobili posti in Italia e all’estero con tale specifica destina-zione e da ogni altra entrata destinata a quel fine per deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio, così come gli incrementi e i decrementi delle risorse patrimoniali. Provvede all’investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che pervengono direttamente alla Fondazione, e cura il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone. I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo aumento ivi comprese le elargizioni e i contributi pubblici o privati, i proventi di iniziative promosse dall’ente, le altre risorse acquisite dalle attività di raccolta fondi e dalle attività diverse nel rispetto della normativa applicabile costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell’attività corrente della Fondazione. Il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.
Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della fondazione, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 8 del CTS. Il patrimonio della fondazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall’art. 22, comma 4, del D. lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore). In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l’Organo di Controllo, devono convocare il Consiglio di Indirizzo per deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente.
I versamenti e le elargizioni effettuate in qualsiasi forma sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento od estinzione della fondazione a qualsiasi causa dovuta può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Il versamento non crea alcun diritto di partecipazione alla vita dell’Ente.

 

ARTICOLO 4: PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l’istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell’art. 10 del CTS.

 

ARTICOLO 5: RISORSE – PRINCIPI DI GESTIONE – BILANCIO

5.1 La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da rendite patrimoniali, donazioni e lasciti testamentari, contributi privati e pubblici, ed attività di raccolta fondi, conformemente a quanto disposto dall’art. 38, comma 1, D.lgs 3 luglio
2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
5.2 Ai fini di cui all’art. 38, comma 2, D.lgs 117/2017 la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:
a) il patrimonio della fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione al fine di conseguire efficacemente le risorse necessarie per il perseguimento delle finalità statutarie ed al fine di assicurare stabilità e certezza delle erogazioni nel tempo in relazione ai
progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima.
b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto di quanto disposto dall’art. 7 del D.lgs 117/2017 e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione ai sostenitori ed al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.
c) le erogazioni sono destinate al sostegno dei progetti e programmi deliberati del Consiglio di Amministrazione in conformità agli scopi dell’ente; le erogazioni avvengono sia in denaro sia mediante la messa a disposizione, nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente, di beni o servizi.
5.3 La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi per le finalità indicate all’art. 2 sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e possono essere ulteriormente disciplinate con apposito regolamento predisposto e approvato dal medesimo organo amministrativo.
5.4 Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.
5.5 Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile.
5.6 Eventuali contributi, liberalità o lasciti provenienti da soggetti terzi potranno essere accettati o meno dal Consiglio di Amministrazione e utilizzati secondo le volontà del donante, se compatibili con gli scopi della Fondazione, ovvero destinati a Patrimonio per la loro utilizzazione e/o valorizzazione.
5.7 Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio d’esercizio e i rendiconti delle raccolte fondi devono essere predisposti, redatti e depositati secondo la Normativa Applicabile. Se obbligatorio per legge dovrà inoltre essere redatto il bilancio sociale di cui all’art. 14 citato D.lgs 117/2017, bilancio che dovrà contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche (art. 39 del D.lgs. 117/2017). Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale dovranno essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs.117/2017; si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di scritture contabili, di bilancio di esercizio e di bilancio sociale dettate dai sopra richiamati articoli 13 e 14 del D. Lgs 117/2017.

 

ARTICOLO 6: ORGANI DELLA FONDAZIONE

LSono Organi sociali:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio di Indirizzo;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente;
– due Vicepresidenti, di cui uno Vicario;
– l’ Organo di Controllo e di revisore legale dei conti (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dal Consiglio di Indirizzo);
– il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 7: SOCI FONDATORI – SOCI ORDINARI

Sono soci della Fondazione coloro che partecipano alla sua costituzione e coloro che, successivamente, vengono ammessi secondo le disposizioni dello Statuto e della Normativa Applicabile, fino al verificarsi di una causa di cessazione della qualità di socio.
La qualità di socio è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione per gravi motivi, vagliati dal Collegio dei Probiviri, morte, estinzione o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile. Possono essere soci della Fondazione sia persone fisiche che persone giuridiche.
7.1 Categorie di soci
Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo e quelli ammessi entro il 31 dicembre 1995. Soci ordinari: sono coloro ammessi dal Consiglio di Amministrazione fino alla data di adozione del presente statuto, indipendentemente dall’ammontare del versamento in c/capitale
eseguito, e coloro che saranno ammessi successivamente con un versamento minimo in conto capitale di 1.000,00 euro. Possono diventare soci ordinari della Fondazione coloro che:
– condividono gli scopi della Fondazione e ne accettano lo Statuto;
– effettuano il versamento a titolo di contributo in conto capitale di almeno 1.000,00 euro;
– vengono iscritti nel libro dei soci a seguito di presa d’atto del Consiglio di Amministrazione.
7.2 Ammissione dei soci ordinari
L’ammissione diventa effettiva con l’iscrizione nel libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può negare l’ammissione per giustificati motivi, entro trenta giorni dal versamento, restituendo l’importo versato. L’eventuale rifiuto può essere impugnato dinanzi al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Collegio decide sul ricorso entro trenta giorni dalla sua ricezione.
7.3 Soci minorenni
Possono essere soci della Fondazione anche i minori di età, con il consenso scritto di almeno un genitore o del tutore legale. Fino al compimento della maggiore età, il genitore/tutore esercita i diritti del socio tenendo conto della volontà del minore, ove possibile. I soci minorenni non possono
essere eletti negli organi della Fondazione fino al compimento della maggiore età.
7.4 Recesso
Qualunque socio può recedere in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Il recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione da parte della Fondazione che ne dà conferma entro 30 giorni. Il socio recedente non ha diritto alla restituzione del contributo in conto capitale versato né a rivendicazioni sul patrimonio della Fondazione.
Qualsiasi apporto o versamento, a titolo di contributo in conto capitale, donazione, liberalità o altra forma di sostegno patrimoniale alla Fondazione, non è ripetibile dallo stesso socio (né dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso, ivi compresi lo scioglimento della Fondazione, la morte,
l’estinzione, il recesso o l’esclusione del socio dalla Fondazione. I versamenti effettuati non attribuiscono alcuna quota di partecipazione o diritto di controllo sulla Fondazione, né sotto il profilo amministrativo né sotto il profilo patrimoniale. Essi non sono trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né per successione, a qualsiasi titolo.

 

ARTICOLO 8: ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari. Ogni socio ha diritto di intervenire all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto. L’Assemblea si svolge in forma collegiale e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
– In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
– In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente della Fondazione. L’Assemblea può esprimere osservazioni sugli indirizzi generali dell’attività della Fondazione. L’Assemblea può essere convocata anche ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto (1/5) dei soci.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante avviso spedito via posta elettronica o, in caso di indisponibilità, mediante altro mezzo idoneo a garantire la ricezione dell’avviso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare.
L’avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima dell’adunanza (giorni di calendario). L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario o, in sua assenza dal Vicepresidente ovvero, da una persona nominata dai soci presenti. L’Assemblea inoltre nomina i membri del Consiglio di Indirizzo e i componenti del Collegio dei Probiviri. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci della Fondazione.
Ciascun socio può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L’Assemblea, pur svolgendosi in forma collegiale, può tenersi anche mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione (quali videoconferenza o audioconferenza), a condizione che siano garantite l’identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire alla discussione e di votare. In tal caso, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, dove devono trovarsi il Presidente e il Segretario incaricato della verbalizzazione.

 

ARTICOLO 9: CONSIGLIO DI INDIRIZZO

9.1 Composizione e durata
Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero variabile di membri fino a un massimo di trentacinque, nominati per un periodo di tre anni, con possibilità di rielezione. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono essere sia soci sia non soci della Fondazione.
Scade in coincidenza con l’Assemblea dei Soci convocata per la presentazione del bilancio d’esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
Ne fanno parte di diritto:
– Giovanni Franco Masello, fondatore promotore della nascita della Fondazione o un rappresentante dei suoi eredi, collettivamente designato dagli stessi;
– il Direttore in carica della Clinica di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Padova;
– il Presidente dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza o un suo delegato;
– il Direttore Scientifico dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza.
Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Indirizzo i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile, né i lavoratori dipendenti della Fondazione.
9.2 Convocazione e funzionamento
Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno tre volte all’anno, su convocazione del Presidente della Fondazione.
Il Consiglio di Indirizzo approva il piano triennale delle attività della Fondazione e l’aggiornamento della programmazione economica annuale.
Il Consiglio di Indirizzo può essere convocato ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno la metà dei suoi membri o dell’Organo di Controllo.
La convocazione avviene mediante avviso inviato via posta elettronica o, in caso di indisponibilità, mediante altro mezzo idoneo a garantire la ricezione della comunicazione. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione è trasmesso almeno otto giorni prima dell’adunanza (giorni di calendario).
In caso di urgenza, il Consiglio di Indirizzo può essere convocato con un preavviso inferiore agli otto giorni, purché tutti i membri siano tempestivamente informati e la maggioranza assoluta dei componenti confermi espressamente la propria disponibilità a partecipare.
9.3 Validità delle adunanze e modalità di deliberazione
Le adunanze del Consiglio di Indirizzo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle seguenti materie:
– modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
– trasformazione, fusione, scissione e liquidazione della Fondazione.
Per le deliberazioni su tali materie, è richiesta la presenza di almeno due terzi (2/3) dei componenti del Consiglio di Indirizzo e le decisioni devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei presenti, esprimendo il voto in forma palese.
È consentito l’intervento al Consiglio di Indirizzo mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto della disciplina prevista dall’articolo 21.
9.4 Modalità di voto per le nomine di persone
Ogni delibera che abbia per oggetto la nomina, la revoca o la sostituzione di persone negli organi della Fondazione deve essere votata con scrutinio segreto.
9.5 Competenze del Consiglio di Indirizzo
Il Consiglio di Indirizzo ha le seguenti attribuzioni:
– delinea gli indirizzi generali dell’attività della Fondazione tenendo conto delle eventuali osservazioni formulate dall’Assemblea dei soci;
– nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
– nomina e revoca i componenti dell’Organo di Controllo;
– nomina e revoca il Revisore legale, ove obbligatorio per legge o ritenuto opportuno;
– delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e può promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
– delibera su trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e devoluzione patrimonio;
– delibera su ogni altra materia proposta dal Consiglio di Amministrazione.
9.6 Indennità e compensi per incarichi o funzioni
I Consiglieri di Indirizzo svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio. Le altre cariche negli organi della Fondazione possono essere retribuite, nei limiti previsti dalle normative vigenti e nel rispetto dei seguenti criteri:
– I compensi e i rimborsi spese non possono superare i limiti previsti dalla legge.
– È vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione, all’Organo di Controllo e all’Organo di Revisione di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze richieste.
– I compensi e le indennità non possono comunque essere superiori a quelli previsti per enti operanti nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
– Le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuite a membri del Consiglio di Amministrazione in alternativa all’esternalizzazione a soggetti terzi sono soggette ai medesimi limiti. La misura dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, dell’Organo di Controllo e della Revisione Legale, ai sensi del precedente comma, è deliberata dal Consiglio di Indirizzo.
9.7 Decadenza della carica
Il Consigliere di Indirizzo che non partecipa a più di tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decade automaticamente dall’incarico.

 

ARTICOLO 10: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Composizione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 e un massimo di 11 membri, eletti dal Consiglio di Indirizzo, che ne determina l’eventuale compenso, secondo quanto previsto dall’Articolo 9.6.
La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da persone fisiche che siano soci della Fondazione o che sono state indicate dai Soci della Fondazione non aventi la natura di persone fisiche.
Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono automaticamente dall’incarico:
– coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza prevista dall’articolo 2382 del Codice civile;
– i lavoratori dipendenti della Fondazione.
In caso di dimissioni volontarie di uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione secondo le modalità previste dal presente statuto.
In caso di dimissioni volontarie del Presidente, queste devono essere presentate al Presidente dell’Organo di Controllo per iscritto, con un preavviso di almeno 30 giorni salvo situazioni di particolare urgenza.
Entro 15 giorni dalla ricezione delle dimissioni, il Presidente dell’Organo di Controllo provvede a convocare il Consiglio di Amministrazione per discutere delle dimissioni e provvedere alla nomina di un nuovo Presidente secondo quanto previsto dal
presente Statuto.
Fino alla nomina del nuovo Presidente, la funzione è assunta dal Vicepresidente Vicario, ove presente, o dal Vicepresidente, se designato.
10.2 Durata della carica
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea dei Soci convocata per la presentazione del bilancio d’esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri in carica, l’intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e deve essere rieletto dal Consiglio di Indirizzo.
10.3 Cooptazione
Se invece il numero dei Consiglieri in carica rimane superiore al minimo statutario (5 membri), il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla cooptazione di nuovi membri, fino a raggiungere il numero originario.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione attraverso la cooptazione, scegliendo tra i componenti del Consiglio di Indirizzo. Il nuovo Consigliere resta in caria fino alla naturale scadenza del mandato del Consigliere sostituito.
Nel rispetto della composizione statutaria, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione reintegrato deve essere costituita da soci della Fondazione o da persone indicate dai Soci della Fondazione non aventi la natura di persone fisiche.
10.4 Successione nelle cariche presidenziali
In caso di cessazione del Presidente, Il Vicepresidente Vicario assume automaticamente la funzione presidenziale, con pieni poteri, fino alla nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione, che avverrà una volta reintegrato il numero dei componenti del Consiglio stesso.
In caso di cessazione del Vicepresidente Vicario, il Vicepresidente assume automaticamente la funzione di Vicepresidente Vicario, con i relativi poteri e funzioni, fino a nuova designazione da parte del Presidente.
In caso di assenza contemporanea del Presidente e del Vicepresidente Vicario, il Vicepresidente assume temporaneamente le funzioni presidenziali, fino alla nomina di un nuovo Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione.
10.5 Membro di diritto del Consiglio di Amministrazione
Fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione il Fondatore promotore della nascita della Fondazione: Giovanni Franco Masello. In caso di sua impossibilità o rinuncia, un suo discendente o altra persona di fiducia, da lui o dai suoi discendenti designata; qualora non venga effettuata alcuna designazione, il Consiglio di Indirizzo può individuare un rappresentante tra i discendenti o, in loro assenza, tra persone di comprovata esperienza che abbiano dimostrato particolare attivismo e adesione ai valori della Fondazione.
10.6 Nomine interne all’interno del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente scegliendolo tra i suoi membri. Il Presidente deve essere un socio o una persona indicata da un socio della Fondazione non avente la natura di persona fisica. Il Presidente può designare il Vicepresidente Vicario. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un altro Vicepresidente tra i propri componenti.
Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, nominare: un Tesoriere, scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di gestione finanziaria e patrimoniale della Fondazione, un Segretario, che può essere scelto anche tra persone esterne al Consiglio di Amministrazione.
10.7 Rappresentanza legale della Fondazione
La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio è attribuita in via disgiunta a:
– Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
– Il Vicepresidente Vicario, se designato
– Il Vicepresidente, se nominato
La rappresentanza in via disgiunta significa che ciascuno di essi può agire autonomamente e senza la necessità di un previo accordo con gli altri, nei limiti delle proprie competenze e funzioni.
Il Consiglio di Amministrazione può, con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti:
– Limitare, revocare o attribuire specifici poteri di rappresentanza.
– Assegnare deleghe specifiche in materia di gestione e amministrazione della Fondazione.
In caso di assenza di entrambi i Vicepresidenti, il Consiglio di Amministrazione elegge un proprio membro che assuma temporaneamente la presidenza della riunione e, ove necessario, ne eserciti i poteri di rappresentanza.
10.8 Presidente, Vicepresidente Vicario e Vicepresidente
Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio. È eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri e dura in carica per il periodo stabilito dallo statuto.
Il Presidente:
– convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo e l’Assemblea dei Soci dando esecuzione alle loro deliberazioni;
– cura l’attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo;
– sovrintende alla gestione della Fondazione e ne assicura il buon andamento. Verifica e pretende l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile, promuove la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità;
– predispone la bozza dei bilanci d’esercizio, sociale e preventivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
– può delegare specifiche funzioni ai Vicepresidenti o ad altri membri del Consiglio di Amministrazione;
– può attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione;
– in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
Il Vicepresidente Vicario è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio di Amministrazione e sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento temporaneo o vacanza della carica.
Quando assume la funzione presidenziale, il Vicepresidente Vicario:
– esercita tutti i poteri del Presidente, compresa la rappresentanza legale della Fondazione;
– convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea, in caso di assenza del Presidente.
Il solo fatto dell’agire del Vicepresidente Vicario in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
In caso di dimissioni, decadenza o cessazione della carica del Presidente, il Vicepresidente Vicario assume temporaneamente la Presidenza fino alla nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione.
Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri e svolge funzioni di supporto al Presidente, al Vicepresidente Vicario e al Consiglio di Amministrazione.
Il Vicepresidente:
– può ricevere deleghe specifiche dal Presidente, dal Vicepresidente Vicario o dal Consiglio di Amministrazione.
– assume temporaneamente la Presidenza solo in assenza contemporanea del Presidente e del Vicepresidente Vicario.
In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Presidente e del Vicepresidente Vicario, il Consiglio di Amministrazione può attribuire temporaneamente le funzioni presidenziali al Vicepresidente o ad un altro membro del Consiglio.
10.9 Competenze specifiche del Presidente e dei Vicepresidenti
Il Presidente e i Vicepresidenti della Fondazione hanno la facoltà, in via disgiunta, di compiere tutti gli atti relativi alla gestione delle successioni e delle donazioni in cui la Fondazione sia nominata erede, legataria o beneficiaria. Tali facoltà includono, a titolo esemplificativo, l’accettazione di
eredità con beneficio d’inventario, la gestione delle pratiche successorie, la sottoscrizione delle dichiarazioni di successione, l’amministrazione e disposizione dei beni ricevuti, nel rispetto delle finalità statutarie della Fondazione.
In caso di alienazione di beni ereditati o ricevuti in donazione, sarà necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
10.10 Competenze del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per l’amministrazione del patrimonio della Fondazione, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per l’erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle attività istituzionali. In particolare, al Consiglio di Amministrazione compete di:
– gestire la fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi generali dell’attività delineati dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione, tenendo conto delle osservazioni dell’Assemblea, nel rispetto dello statuto e della normativa vigente;
– compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
– nominare il Comitato Scientifico selezionando i nominativi proposti dal Comitato Scientifico di IRP Città della Speranza per la carica triennale tenendo conto che la Presidenza del Comitato Scientifico deve essere assunta all’interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
– approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, e presentarli al Consiglio di Indirizzo e all’Assemblea dei soci;
– approvare il bilancio preventivo e presentarlo al Consiglio di Indirizzo;
– deliberare in ordine all’ammissione di nuovi soci;
– deliberare, previo parere del Collegio dei Probiviri, in ordine all’esclusione dei soci per gravi motivi;
– deliberare in ordine al trasferimento della sede della Fondazione;
– sottoporre al Consiglio di Indirizzo le proposte di modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto da far approvare;
– sottoporre ogni atto e documento necessario al Consiglio di Indirizzo per approvare la trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione della Fondazione;
– svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell’organo amministrativo
della fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso. Le indennità e compensi per incarichi o funzione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
10.11 Convocazione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dall’Organo di Controllo.
La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
L’avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell’Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.
Il Consiglio è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.
10.12 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso si sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente Vicario, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza da altro membro designato
dai Consiglieri presenti.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, a votazione palese.
Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del
dichiarante dall’adunanza del Consiglio di Amministrazione.
Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere imputate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Di Amministrazione e dell’Organo di Controllo.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
È consentito l’intervento ai Consigli di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto della disciplina prevista dall’articolo 21.
10.13 Responsabilità dei Consiglieri
La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall’art. 28 del CTS.

 

ARTICOLO 11: LIBRI DELLA FONDAZIONE

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:
a) il libro dei soci
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo.
Qualora si avvalga dell’opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è regolamentato dalle medesime norme che disciplinano il libro dei Soci. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.
Il libro dei Soci e il libro dell’Assemblea sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione e possono essere esaminati da ogni socio, il quale può estrarne copie.
Il libro del Consiglio di Indirizzo è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ogni componente del Consiglio di Indirizzo, il quale può estrarne copie.
Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento per disciplinare l’esame di detti libri e l’estrazione di copie da essi.
Il libro del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e da ciascun membro dell’Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.
Il libro dell’Organo di Controllo è tenuto a cura dell’organo di Controllo.

 

ARTICOLO 12: NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria, giusta quanto disposto dall’art. 30, c. 1, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
La nomina dell’organo di controllo spetta al Consiglio di Indirizzo che, in occasione della nomina, dovrà stabilire se insediare un organo monocratico o un organo collegiale; in caso di organo collegiale lo stesso sarà composto da tre membri; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l’eventuale compenso da riconoscere all’organo di controllo. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
I membri dell’organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.

 

ARTICOLO 13: COMPITI DELL’ORGANO DI CONTROLLO

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, c. 1, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio ed esercita i poteri di ispezione e controllo di cui all’art. 30, commi 7 e 8, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l’intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

 

ARTICOLO 14: REVISORE LEGALE DEI CONTI

La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito Registro, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall’art. 31 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
La nomina del soggetto incaricato della revisione legale spetta al Consiglio di Indirizzo che, in occasione della nomina, dovrà stabilire se affidare l’incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale ovvero se affidare l’incarico all’organo di controllo, se ed in quanto
costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, così come consentito dall’art. 30, c. 6, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e come previsto al precedente ART. 11. In occasione della nomina dovrà essere anche fissato l’eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

 

ARTICOLO 15: COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri più due supplenti nominati dall’Assemblea dei Soci, tutti estranei ai componenti degli organi della Fondazione. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il loro incarico è svolto a titolo gratuito.
La Fondazione ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi della Fondazione competenti, fatta eccezione soltanto per quelle che non possono formare oggetto di compromesso.
Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia.
I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità in modo irrituale, nel principi del contradditorio.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consente l’impugnazione avanti l’autorità giudiziaria.

 

ARTICOLO 16: DENUNCIA AL TRIBUNALE

Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla Fondazione, l’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla Fondazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 2409 c.c.

ARTICOLO 17: DIPENDENTI

La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall’art. 16 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

 

ARTICOLO 18: ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

La Fondazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall’art. 17, c. 2, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell’art. 17, c. 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

 

ARTICOLO 19: ASSICURAZIONE

Nel caso in cui la Fondazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

 

ARTICOLO 20: SCIOGLIMENTO

L’eventuale scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto al comma successivo, saranno decisi dal Consiglio di Indirizzo, con delibera da adottarsi col voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica e sentito il parere dell’Organo di Controllo.
In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo, previa autorizzazione del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), e salvo diversa disposizione legale, è devoluto ad altro
Ente del Terzo Settore che accetti di conformare l’oggetto del proprio statuto alle finalità indicate nell’art. 2, in modo da onorare le intenzioni dei fondatori. La selezione di tale Ente sarà effettuata dal Consiglio di Indirizzo sulla base di un processo valutativo condotto dal Consiglio di Amministrazione, il quale si baserà su criteri predeterminati per assicurare la coerenza con gli obiettivi e le finalità della nostra Fondazione. Per quanto non specificato nel presente articolo, si applicheranno le norme previste dall’art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

 

ARTICOLO 21: MODALITA’ DI UTILIZZO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

Quando, a norma del presente statuto, è consentito l’intervento a riunioni collegiali (riunioni del consiglio di  amministrazione e dell’organo di controllo) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:
(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale;
in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:
– di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;
– di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.
Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:
– di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
– di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
– di fare le dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.
(ii) Non è, pertanto, ammesso l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i); spetta a chi presiede la riunione verificar la sussistenza delle condizioni suddette ed escludere, se del
caso, l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione ogniqualvolta tale utilizzo possa compromettere il regolare svolgimento della seduta collegiale.
(iii) L’utilizzo di mezzi di telecomunicazione può avvenire su iniziativa della fondazione o del singolo avente diritto (consigliere,
componente dell’organo di controllo):
– se organizzato dalla fondazione, nell’avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla
fondazione, ove è consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo;
– anche se non espressamente previsto nell’avviso di convocazione, è, comunque consentito al singolo avente diritto di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; l’avente diritto dovrà comunicare alla fondazione, con congruo preavviso, la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto; spetterà a chi presiede la riunione verificare l’adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione a quanto sopra disposto sub(ii);
(iv) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la riunione si intende svolta nel luogo indicato nell’avviso di convocazione; l’avviso di convocazione può prevedere che la riunione si debba svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Non è necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante, potendo anch’essi partecipare alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso il verbale della riunione potrà essere redatto in un momento successivo, con la sottoscrizione del presidente e del soggetto verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio verbalizzante in caso di verbale in forma pubblica.

ARTICOLO 22: RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
F.TO BEDESCHI GUGLIELMO
” STEFANO LORETTU NOTAIO (L.S.)

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