Statuto
Articolo 1
È costituita la Fondazione denominata “CITTÀ DELLA SPERANZA – ONLUS” in forma di Fondazione riconosciuta. La Fondazione è apolitica, non ha fini di lucro ed ha durata a tempo indeterminato. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Articolo 2
La Fondazione ha sede in Monte di Malo (VI), Viale del Lavoro, 10.
Articolo 3
Scopo della Fondazione è favorire lo studio, l’attività didattica, la ricerca scientifica e l’assistenza nel campo di tutte le patologie infantili, prioritariamente nel campo delle patologie oncoematologiche pediatriche con possibilità di dare un contributo a sostegno delle famiglie con gravi difficoltà finanziarie che hanno pazienti pediatrici affetti da gravi patologie.
Per ricerca scientifica deve intendersi l’attività di ricerca svolta nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie sopra indicate; per assistenza si intende anche l’attività di sostegno a progetti di aiuto all’infanzia.
Dette attività possono essere svolte direttamente dalla Fondazione ovvero da essa affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che lo svolgono direttamente.
Per il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti, la Fondazione potrà ricevere contributi, lasciti, eredità o comunque erogazioni liberali sotto qualsiasi forma da Enti pubblici o privati e da persone.
La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle direttamente connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie in quanto ad esso integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.
In relazione alle attività connesse sarà tenuta un’apposita contabilità.
Articolo 4
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili descritti nell’atto di costituzione della medesima. Tale patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano a cuore la sopravvivenza ed il potenziamento della benefica Istituzione.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi attraverso le rendite e l’utilizzo del patrimonio stesso.
Le eventuali sovvenzioni da Enti Pubblici saranno sottoposte alla regolamentazione dettata dagli Enti medesimi.
Il Comitato Direttivo provvederà all’investimento del denaro e dei titoli ed alla gestione di eventuali altri beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
Articolo 5
La Fondazione è retta da un Consiglio Generale e da un Comitato Direttivo.
Articolo 6
La Fondazione si compone di Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Benemeriti.
Partecipano al Consiglio Generale tutti i soci (Fondatori, Ordinari e Benemeriti).
Sono soci Fondatori gli intervenuti nell’atto costitutivo e quelli ammessi entro il 31 dicembre 1995.
Sono soci Ordinari i soci ammessi successivamente dal Comitato Direttivo con un versamento minimo in c/capitale di EURO 5.164,57.
Sono soci Benemeriti coloro i quali effettuano un versamento in c/capitale per un importo superiore ad EURO 500,00 e fino ad EURO 5.164,56.
In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.
La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione dovuta a “gravi motivi”.
I gravi motivi verranno vagliati di volta in volta dal Collegio dei Probiviri.
L’adesione alla Fondazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
È prevista la libera eleggibilità degli organi amministrativi; il principio di voto previsto è quello singolo secondo quanto stabilito dall’art. 2532, secondo comma, C.C.
CONSIGLIO GENERALE
Articolo 7
Fanno parte del Consiglio Generale tutti i soci Fondatori, Ordinari e Benemeriti ed il Presidente Onorario, se nominato. Il Consiglio Generale è convocato in assemblea dal Comitato Direttivo mediante comunicazione scritta o fax o e-mail da inviarsi a ciascun socio almeno otto giorni prima dell’adunanza.
Esso deve essere convocato in assemblea almeno una volta all’anno in occasione dell’approvazione del bilancio, quando il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno e quando venga richiesto da almeno un quinto dei soci.
È data facoltà al Consiglio Generale di esprimere un parere preventivo, ma non vincolante, in ordine alle deliberazioni spettanti al Comitato Direttivo in materia di approvazione del bilancio e prima dell’approvazione dello stesso.
Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente del Comitato Direttivo o da persona nominata dai soci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, fermo restando che la stessa dovrà comunque essere presa a maggioranza degli intervenuti.
Articolo 8
La nomina del Presidente della Fondazione, dei componenti il Comitato Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, spetta esclusivamente ai soci Fondatori ed ai soci Ordinari.
Il Presidente non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.
I soci Fondatori ed i soci Ordinari possono inoltre nominare il Presidente Onorario.
Tale carica sarà puramente onorifica senza alcun potere di rappresentanza e direttivo.
COMITATO DIRETTIVO
Articolo 9
II Comitato Direttivo è composto da un numero variabile di membri da tre a trentacinque, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Ne fanno parte di diritto il Presidente Fondatore Promotore della nascita della Fondazione, gli eredi dello stesso Presidente Fondatore collettivamente rappresentati da un solo soggetto a loro scelta, il Direttore in carica della Clinica Oncoematologica Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Padova, il Presidente e il Direttore Scientifico dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza.
Il Consigliere che non partecipa a più di tre convocazioni consecutive del Comitato Direttivo, senza giustificato motivo, decade automaticamente dall’incarico.
Articolo 10
Il Comitato Direttivo ha tutti i più ampi poteri per l’amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle dette rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà i suoi scopi sociali.
E’ competenza del Comitato Direttivo l’approvazione del bilancio e le modifiche statutarie.
Il Comitato direttivo nomina il Comitato Scientifico selezionando i nominativi proposti dal Comitato Scientifico di IRP Città’ della Speranza, e dura in carica tre anni.
La Presidenza del Comitato Scientifico deve essere assunta all’interno del Comitato Direttivo.
Al Comitato Esecutivo spetta lo svolgimento degli atti di gestione ad esso delegati dal Comitato Direttivo.
Il Comitato Esecutivo viene convocato periodicamente dal Presidente e delle relative deliberazioni viene redatto verbale.
Articolo 11
Il Comitato Direttivo ha tutti i più ampi poteri per l’amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle dette rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà i suoi scopi sociali. È competenza del Comitato Direttivo l’approvazione del bilancio e le modifiche statutarie.
Il Comitato direttivo nomina il Comitato Scientifico che dura in carica tre anni.
La Presidenza del Comitato Scientifico deve essere assunta all’interno del Comitato Direttivo.
Al Comitato Esecutivo spetta lo svolgimento degli atti di gestione ad esso delegati dal Comitato Direttivo.
Il Comitato Esecutivo viene convocato periodicamente dal Presidente e delle relative deliberazioni viene redatto verbale.
Articolo 12
II Presidente del Comitato Direttivo ed il Vice Presidente hanno in via disgiunta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Inoltre il Presidente:
- convoca il Comitato Direttivo e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale ed ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno che sarà oggetto di ratifica da parte del Comitato Direttivo nella prima seduta utile;
- il Presidente è delegato a compiere i negozi giuridici relativi ai lasciti testamentari con facoltà di sub delega per atti specifici in caso di sua assenza o impedimento.
In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.
Articolo 13
II Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno una volta all’anno.
Articolo 14
Le adunanze del Comitato Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.
Per le delibere relative a modifiche statutarie le adunanze saranno valide con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei membri che compongono il Comitato Direttivo e le deliberazioni saranno prese sempre a maggioranza dei 2/3 (due terzi) con votazione palese.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Direttivo si tengano per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi tali presupposti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
Articolo 15
I verbali delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri e devono essere sottoscritti dai rispettivi Presidente e Segretario.
Articolo 16
Le cariche assunte sono espressamente a titolo gratuito. I componenti il Comitato Direttivo non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione dell’ufficio e salvo che alcuni di essi sia chiamato alla carica di Segretario.
Articolo 17
L’ente redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale (vedi art. 25, D.Lgs. 460/97), il bilancio o un rendiconto. L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’ente non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
L’ente impiega gli eventuali utili per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 18
La gestione della Fondazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri (oltre a due supplenti) eletti dal Consiglio Generale dai soli soci Fondatori e Ordinari. Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dal Comitato Direttivo. Essi durano in carica per tre esercizi sociali, sono rieleggibili e non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta. I Revisori in carica dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 19
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri più due supplenti nominati dal Consiglio Generale dei soci Fondatori ed Ordinari, tutti estranei alla compagine sociale.
Essi durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta.
La Fondazione ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto per quelle che non possono formare oggetto di compromesso.
Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia. I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità in modo irrituale, nel rispetto del principio del contraddittorio. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consente l’impugnazione avanti l’autorità giudiziaria.
È fatto salvo l’esercizio, da parte dell’Autorità tutoria, dei poteri di controllo e vigilanza sull’amministrazione della Fondazione di cui all’art. 25 C.C.
Articolo 20
In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o dell’ impossibilità di attuarli nonché di una sua estinzione e/o scioglimento da qualsiasi causa determinata, i beni saranno devoluti ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che perseguono i medesimi fini della Fondazione, o fini analoghi, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’art. 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Articolo 21
Per tutto quanto non espressamente disposto si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di fondazioni nonché le disposizioni di cui al D.L.vo 460/1997 ed eventuali e successive modifiche e ed integrazioni.”